Le casistiche degli incidenti subiti dai ciclisti riportano un dato allarmante, che si aggiunge ai comportamenti irresponsabili e poco rispettosi degli automobilisti: verbali ingiusti che pregiudicano anche il diritto al risarcimento. Dopo il danno, la beffa.
Quando intervengono le forze dell’Ordine redigono un verbale a seguito dei loro accertamenti: un elemento di prova importante per stabilire dinamica e responsabilità. Ma se il verbale viene redatto in modo errato, senza che siano stati fatti i giusti rilievi sul posto, o senza che sia stato raccolto materiale fotografico che attesti lo stato dei luoghi o sentiti i testimoni, per lo più gli agenti arriveranno a conclusioni poco utili o peggio dannose per il ciclista, spesso multato erroneamente.
Le assicurazioni in questi casi faranno leva sul verbale per rigettare la richiesta di risarcimento, costringendo la vittima a rivolgersi al Tribunale. In questi casi la prima cosa che facciamo è impugnare la multa, chiedere revisione del verbale, talvolta depositare una querela di falso.
Intanto si rischia di compromette il diritto al risarcimento dei danni, trasformando chi già ha subito un trauma fisico in un “colpevole presunto” anche sul piano legale.
Il premesso per introdurre l’ultimo caso trattato a titolo di esempio.
Sorpasso a destra
Auto che proviene dal senso contrario, svolta a sinistra e impatta il nostro ciclista che procedeva sulla sua destra superando la fila di macchine alla sua sinistra. Un caso che si ripete spesso e che causa ogni volta un contenzioso per stabilire la responsabilità-
CONDOTTA CORRETTA DEL CICLISTA
La condotta del ciclista è perfettamente lecita, sia secondo il Codice della Strada (art. 143 CdS) e sia per i Giudici che sono stati chiamati numerose volte ad esprimersi.
Nel nostro caso però i verbalizzanti intervenuti sul posto decidono di contestare al ciclista di aver violato il divieto di sorpasso a destra (art. 148 cds).
DEFINIZIONE GIURIDICA DI SORPASSO:
La Corte di Cassazione ha descritto la manovra del sorpasso, chiarendo che presupporrebbe:
Il nostro ciclista non ha fatto altro che proseguire la sua marcia sulla sua destra, senza compiere alcuna delle manovre descritte compiendo quindi un semplice superamento di veicoli fermi o incolonnati alla sua sinistra (Cass. civ., sez. II, n. 11005/2011; Cass. civ., sez. II, n. 21703/2014).
Ancor più grave il verbale non si basa su accertamento diretto, ma su valutazioni successive della dinamica, senza alcuna prova dello spostamento laterale: una chiara errata qualificazione giuridica del fatto.
Il ciclista investito subisce così un doppio danno:
Fisico: traumi, invalidità, rischi per la vita.
Legale: verbale ingiusto e rischio di vedersi compromesso il suo legittimo risarcimento dei danni.
L’assicurazione ovviamente utilizza verbale e multa per negare il risarcimento, invocando multa e dinamica descritta dai verbalizzanti. In questo caso bisogna quindi annullare multa e verbale, restituendo ai fatti la corretta qualificazione giuridica e soprattutto ristabilendo l’esatta responsabilità dell’evento dannoso riconoscendo la ragione e il diritto al risarcimento del ciclista.
La condotta del ciclista quindi corretta perché conforme a quanto imposto dall’art. 143 cds (obbligo di stare a destra) e in questo procedere supera la fila di macchine incolonnate alla sua sinistra, senza effettuare alcuna manovra di sorpasso (che abbiamo visto sopra comporterebbe cambio di corsia).
Al contrario, la manovra dell’automobilista che svolta ed impatta il ciclista è pienamente ed esclusivamente colpevole perché in violazione dell’art. 145 del cds nega la precedenza al ciclista che proviene in senso opposto, non rallenta, non mette indicatore di direzione, non verifica, tant’è che lo investe violentemente.
L’esito del ricorso contro la multa e l’istanza di revisione del verbale condizionerà il diritto al risarcimento del ciclista, salvo vi siano ulteriori elementi di prova che superino quanto erroneamente rilevato e concluso dalle forze dell’ordine