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ZEROSBATTI. IN CASO DI INCIDENTE SCATTA SEMPRE IL PENALE?
di Federico Balconi | 04/03/2022 | 07:58

Un automobilista mi ha investito… è opportuno denunciarlo? Come devo fare? o il penale parte d’ufficio? Nel processo penale posso chiedere il risarcimento? Per il mio risarcimento meglio la strada del processo civile, penale o entrambi? Quali preclusioni e quali vantaggi?

Abbiamo preso solo alcuni dei quesiti che ci pongono i nostri associati, a seguito di incidenti subiti, per capire come muoversi in un ambito tanto complesso quanto fondamentale all’ottenimento del risarcimento. In effetti sul tema c’è tanta confusione e compiere la mossa corretta determina il passo tra l’ottenere o meno il giusto risarcimento del danno!

L’Avvocato in questione dovrebbe svolgere una attenta analisi del caso, puntando al più opportuno tra gli obiettivi, cercando la migliore strategia difensiva per l’ottenimento del giusto risarcimento per il proprio cliente, considerati tempistica e rischi causa.

La prima strada da escludere è quella mossa da spirito vendicativo o farne una questione di “principio”: i Tribunali sono già abbastanza ingolfati e i processi aleatori per permettersi di innescare la macchina della Giustizia se non per reali esigenze.

In alcuni casi si rende però necessario e opportuno agire in Tribunale, talvolta anche penalmente, per ottenere giustizia e ristoro dei danni, ad esempio quando controparte nega il risarcimento, nega il fatto, tenta di ribaltare la verità delle circostanze sottraendosi alle proprie responsabilità o la condotta è talmente grave da doversi procedere d’ufficio, considerata la pericolosità si un soggetto che ad esempio effettui un sorpasso azzardato, o compia un’inversione scellerata o altre manovre criminali, provocando lesione o morte del ciclista.

Le tutele civili e penali possono viaggiare parallele, mai sovrapporsi, e i Giudici civile e penale agevolare uno o l’altro nel Giudizio finale.

Importante quindi avere le idee ben chiare sulle possibili mosse da compiere in base agli obiettivi e ai fatti. Partiamo quindi dal fatto, per capire quale sia l’applicazione del diritto.

1) NESSUN REATO

Nemmeno ipotizzabile: è il caso di un incidente senza lesioni, senza atti volontari a provocare lesioni, con soli danni materiali (bici, abbigliamento, cellulare ecc)… in questo caso l’unica azione esperibile è quella civile, rivolta ad ottenere il risarcimento dei danni materiali e viene gestita nei confronti dell’assicurazione dell’auto del nostro automobilista. la miglior soluzione, in termini di costi e tempistica è la via stragiudiziale, ovvero un accertamento di responsabilità ed entità dei danni svolta dall’avvocato insieme al liquidatore, per giungere nel più breve tempo possibile e con buon senso al giusto risarcimento del danneggiato. Un legale corretto tenterà in ogni modo questa soluzione perché è la più vantaggiosa per il cliente danneggiato e comporta una rapida quanto corretta definizione. Purtroppo qualche legale vecchia scuola percorre ancora la vecchia filosofia “causa che pende causa che rende”, portando i clienti alle calende spesso con un pessimo risultato se non in termini di “onorari” per l’avvocato! Il Giudizio in Tribunale in questi casi deve essere l’estrema ratio, ovvero quando ogni tentativo di conciliazione non sia andato a buon fine.

 

2) REATO A QUERELA DI PARTE: 90 GIORNI DI TEMPO

LESIONI NON GRAVI, SOTTO I 40 GG DI PROGNOSI

Quando il reato è ipotizzabile ma non abbastanza grave da prevedere un procedimento d’UFFICIO, si può agire nei confronti dell’automobilista con una querela, entro 90 giorni dall’incidente.

IL VANTAGGIO: un giudizio penale che possa accertare la responsabilità dell’automobilista, a seguito di attività di indagine, raccogliendo prove, testimonianze e rilievi foto planimetrici. Talvolta il Giudice Penale nomina anche il perito cinematico per stabilire la dinamica dell’incidente e le relative responsabilità. Tutti elementi che si possono ottenere anche con il giudizio civile, anche in fase stragiudiziale.

MEGLIO IL CIVILE: L’ambito civile è quello più corretto per stabilire l’entità dei danni, specie se vi sono anche implicazioni di tipo patrimoniale, quali la perdita di lavoro, guadagni, chance professionali.

Si può affermare che in questi casi il giudizio Penale ha poco rilievo ai fini dell’ottenimento del risarcimento del danno, ma può costituire un elemento di pressione nei confronti dell’automobilista che voglia sottrarsi alle proprie responsabilità, ad esempio negando la realtà dei fatti ed agevolando l’assicurazione nel sottrarsi al pagamento del dovuto.

 

3) REATO D’UFFICIO

LESIONI GRAVI, GRAVISSIME O MORTE – REATO DI OMICIDIO STRADALE

Quando l’incidente provoca lesioni superiori ai 40 giorni al ciclista o la dinamica rientra in quelle descritte nella disciplina prevista per il reato di omicidio o lesioni stradali, il procedimento penale viene attivato senza necessità di querela e parte per impulso dello stesso Pubblico Ministero d’Ufficio.

Si tratta di casi che vedono lesioni gravi, gravissime fino alla morte, oppure all'ipotesi in cui le violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale possano configurare le ipotesi di reato disciplinate dall’art. 589 e 590-bis del codice penale.

In questi casi la scelta non si pone poiché il procedimento penale, su impulso delle FFOO che rilevano l’incidente, parte d’ufficio e il Pubblico Ministero effettua le attività di indagine fino a chiedere il rinvio a Giudizio dell’automobilista responsabile.

 

Quando si aziona il processo penale la parte offesa ha una scelta ulteriore da compiere, ovvero decidere se costituirsi o meno PARTE CIVILE.

Nel processo penale infatti è possibile per la parte offesa svolgere direttamente la richiesta di risarcimento, costituendosi appunto parte civile, oppure lasciare che svolgere il processo penale e richiedere i danni in separata sede Civile.

 

LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE art 74 codice di procedura penale

Il processo penale comporta la condanna dell’imputato, qualora ritenuto responsabile, alle conseguenze penali, a seguito di istruttoria che, seppur non vincolante per il Giudice Civile, può dare importanti indicazioni in merito alla responsabilità.

Ad esempio, in caso di incidente con dichiarazioni contrastanti e dinamica non definita, può essere utile lo svolgimento delle indagini e relativo processo penale proprio ai fini della determinazione della colpa. La sentenza di condanna potrà essere utilizzata nei confronti del responsabile civile, ai fini di ottenere il risarcimento del danno.

Non è possibile richiedere il risarcimento in entrambe le sedi (civile e penale), pertanto arriva il momento della scelta. Una volta costituito parte civile in sede penale viene preclusa l’azione in sede civile. In entrambi i casi il danneggiato dovrà dimostrare non solo di aver “ragione” ma anche il collegamento tra il reato e il danno.

Termini e tempistiche: la costituzione di parte civile deve avvenire prima che inizi il processo penale e dovrà contenere tutte le prove: lista testimoni, richiesta di perizie, documenti.

 

L'azione civile, qualora sia già iniziata davanti al giudice civile, può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza. Il trasferimento però comporta rinuncia agli atti del giudizio civile e tutto verrà deciso dal giudice penale.

Se invece non ci si costituisce parte civile nel processo penale si porta a termine l'azione civile di risarcimento del danno in sede civile.

 

Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.

 

In sintesi non si possono azionare due processi (civile e penale) per la domanda di risarcimento del danno, poiché uno precluderebbe l’altro, ma è possibile che vi sia il processo penale per la condanna penale e il processo civile per la quantificazione del danno e condanna al risarcimento.

La sentenza penale accerterebbe il fatto e la sua illiceità con condanna dell’imputato, mentre l’azione civile è rivolta all’ottenimento del risarcimento da parte della vittima.

La sentenza penale irrevocabile di condanna produce i suoi effetti anche in sede civile, costringendo il giudice civile a riconoscere la pretesa risarcitoria del danneggiato: il soggetto riconosciuto responsabile penalmente subirà quindi anche una corrispondente condanna in sede civile.

Qualora l’imputato venisse assolto in sede penale il giudice civile può sempre agire civilmente senza che il giudizio penale sia vincolante.

In pratica

CONDANNA se l’automobilista imputato viene condannato in sede penale il fatto si considera accertato e possiamo chiedere il risarcimento

ASSOLUZIONE se l’automobilista viene assolto penalmente è sempre possibile ottenere il risarcimento in sede civile.

Nel scegliere la via da intraprendere il danneggiato dovrà tenere conto di una serie di fattori. Incidenti stradali rapporti tra processo penale e processo civile: fattori da seguire Il primo fattore è l’obiettivo perseguito: una condanna del danneggiante in sede civile potrà infatti garantire il mero risarcimento del danno (per lo più liquidato dall’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro), mentre una condanna in sede penale colpirà direttamente la persona del danneggiante garantendo una funzione punitiva direttamente nei confronti di quest’ultimo.

Un secondo fattore è il tempo: nel giudizio penale occorrerà attendere l’esito delle indagini del pubblico ministero prima di poter costituirsi parte civile, ed in particolare occorrerà attendere la notifica del decreto di citazione a giudizio. Tali preclusioni non saranno invece presenti in sede civile.

Dopo la condanna penale, si rimanda in sede civile: molto spesso il Giudice penale dopo la condanna dell’imputato rimanda egli stesso al Giudice civile per provvedere alla quantificazione, che più gli compete.

 

CONCLUSIONI

Il processo, civile o penale, non deve mai costituire strumento di vendetta o rivalsa, né strumentale al risarcimento del danno. Il Tribunale deve costituire l’estrema ratio una volta falliti tutti i tentativi di definizione conciliativa, o quando controparte rifiuta senza giustificazione le nostre legittime pretese. Una volta intrapresa la via del Giudizio bisogna poi considerare tutti gli aspetti sopra elencati, sia per procedere con la denuncia (ove non sia d’ufficio il reato), sia per costituirsi parte civile nel processo penale o intraprendere una autonoma causa civile (quasi sempre preferibile) per ottenere il giusto risarcimento del danno.

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