In ambito sportivo la trasferta ed il suo relativo rimborso prevede una gestione fiscale che dipende da diversi fattori, ma preliminarmente occorre precisare che il rimborso spese effettuato in questa circostanza non può costituire una forma di indiretto compenso per il collaboratore.
Possiamo quindi suddividere i rimborsi spese per trasferte in due tipologie:
- Forfettari
- Documentati/analitici
Ai sensi dell’art 67, comma 1, lett. M DPR 917/1986 sono considerati redditi diversi i rimborsi forfettari di spesa erogati in occasione di trasferte effettuate in nome e per conto dell’ente sportivo (si pensi ad esempio al caso dell’istruttore che accompagna in gara la squadra dell’ASD). Questi rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente entro il limite massimo stabilito dall’art. 69 DPR 917/1986, ossia attualmente 10.000 Euro annui. Ricordiamo che fanno cumulo con i rimborsi forfettari di spesa per trasferte anche le indennità, i premi per risultati sportivi ed i compensi dovendo conteggiare tutti gli importi percepiti dal soggetto nell’arco dell’anno solare, eventualmente erogati anche da altri enti sportivi.
Oltre ai rimborsi forfettari vi è la fattispecie dei rimborsi documentati o analitici. In questo caso non concorrono a formare il reddito dello sportivo le spese documentate relative al vitto, all’alloggio al viaggio ed altre spese effettuate al di fuori del territorio comunale e quindi tali rimborsi analitici non faranno cumulo con eventuali compensi, indennità o premi per risultati sportivi ex art. 67. In questa circostanza al soggetto possono essere rimborsate unicamente le spese vive giustificate con apposita documentazione fiscalmente valida, mentre nel caso di utilizzo dell’automezzo possono essere prese a riferimento le tariffe ACI per il veicolo utilizzato.
L’Agenzia delle Entrate, tramite la Risoluzione n. 38/2014, ha effettuato alcune rilevanti precisazioni di cui è necessario tener conto:
- Le indennità devono essere erogate nell’ambito di trasferte poste in essere nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche:
- Tali trasferte dovranno essere funzionali al raggiungimento del luogo ove svolgere l’attività sportiva dilettantistica;
- Dovranno essere utilizzati mezzi di trasporto propri e non quelli forniti dall’ente;
- Devono essere effettuate al di fuori del territorio comunale di residenza del collaboratore sportivo.
Da ultimo si raccomanda che il Consiglio Direttivo stabilisca in un proprio verbale i limiti massimi rimborsabili ai collaboratori ed ai volontari per evitare eventuali contestazioni. Questi massimali devono essere stabiliti con un criterio di congruità, senza eccessi che potrebbero portare alla contestazione dell’indiretta distribuzione di utili sociali oppure ad una forma di compenso indiretto.