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NUOVO ARTICOLO 9 DEL CODICE DELLA STRADA, UN BENE DA LEGGERE BENE
di Silvano Antonelli | 14/04/2025 | 08:20

E’ definitivamente approvato il nuovo testo dell’art. 9 del Codice della Strada, col quale vengono introdotte norme di semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni per le gare sportive su strada e le relative ordinanze di sospensione temporanea della circolazione per consentirne il transito in sicurezza. La norma è di particolare interesse per lo svolgimento delle gare ciclistiche.

La proposta di legge, presentata a luglio dell’anno scorso ha avuto un iter straordinariamente breve, caratterizzato in rapida successione dall’approvazione in sede deliberante della 9ª Commissione della Camera il 15 marzo e dell’ 8ª Commissione del Senato l’8 aprile. Attraversando le competenze e il parere favorevole di cinque ministeri.

Si tratta di una legge redigente ovvero di un provvedimento che, essendo stato approvato all’unanimità e in sede deliberante dalle due Commissioni compenti, non dovrà passare all’esame del Parlamento, e quindi diventare immediatamente esecutiva dopo il 15° giorno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevista a breve.
 

Un risultato politicamente significativo, di cui andarne legittimamente fiero l’On. Roberto Pella, primo firmatario della proposta nonché presidente della Lega Ciclismo Professionistico, che nella sua duplice veste sportiva e di appartenente alla maggioranza di Governo, ha potuto, con fare determinato e la collaborazione dei colleghi dell’ opposizione, raggiungere un risultato atteso particolarmente dagli organizzatori di gare ciclistiche ma utile anche per quelle podistiche.

A presentare l’epilogo positivo dell’iniziativa è stato lo stesso On. Pella con una conferenza stampa tenutasi martedì 8 aprile presso la Camera dei Deputati, la sera stessa dell’approvazione da parte della Commissione del Senato, nell’occasione affiancato dai collaboratori che più lo hanno aiutato nella costruzione tecnico-giuridica della proposta di modifica, in particolare del Prefetto Roberto Sgalla, l’uomo che dopo avere avuto incarichi di alto profilo nell’ambito istituzionale riveste oggi anche quello di presidente della Commissione Direttori di Corsa e Sicurezza della Lega Ciclismo Professionistico.

Una conferenza stampa trasmessa in streaming, che seppure annunciata quasi esclusivamente tra gli addetti ai lavori, ha raggiunto la ragguardevole cifra di 849 collegamenti, e sull’interesse e attesa della stessa, Sgalla ha svolto l’illustrazione della modifica evidenziandone in particolare quattro aspetti: la semplificazione nel rilascio delle autorizzazioni, il rafforzamento del ruolo dei prefetti, l’abolizione dei nulla-osta degli enti proprietari delle strade, l’introduzione  di sanzioni per gli utenti della strada che non dovessero rispettare le regole di transito delle competizioni sportive. Quattro atti di uno “spartito” riassumibili come di seguito.

Primo atto: viene introdotto il principio che sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge. Una letterale inversione di paradigma rispetto alla formulazione precedente che vietava le competizioni salvo quelle espressamente autorizzate. Scelta quanto mai opportuna per confermare l’importanza della recente modifica dell’art. 33 della Costituzione, laddove si è aggiunto che «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme», sommato al dovere, ancora della Repubblica, di adoperarsi per «rimuovere» le cause che impediscono la piena attuazione del diritto stesso.

Secondo atto: viene data ai prefetti la facoltà di emettere l’ordinanza di sospensione temporanea del traffico per l’intero percorso della gara e non più soltanto per i tratti extra urbani, lasciando ai sindaci solo quelle per le gare che si svolgono interamente all’interno di un solo comune. Abbattendo così in modo drastico le tante ordinanze che gli organizzatori dovevano procurarsi  per ogni singola gara, con le responsabilità connesse al non riuscirci sempre, e in tempo, spesso non per colpa loro. Ruolo dei prefetti rafforzato anche, altra novità, dal poter fare ricorso alle “conferenze di servizi”, ossia alla legge n. 241 del 7.8.1990,  quando la manifestazione sportiva avesse la necessità di acquisire le autorizzazioni di più enti, e che gli stessi organizzatori potranno rivendicare di farvi ricorso.  

Terzo atto: l’abolizione del nulla-osta degli enti proprietari delle strade quale condizione per il rilascio delle autorizzazioni, consentendo così la velocizzazione delle istruttorie e quindi l’annullamento dei costi sostenuti dagli organizzatori per il rilascio di certi nulla-osta, come nel caso di quelli dell’ANAS (€ 453,81). Un atto quanto mai opportuno  che però sarà bene non venga letto come una sorta di “liberi tutti”, data l’evidente necessità che, da domani, gli organizzatori alzino ulteriormente il loro impegno e competenza nella definizione di percorsi idonei, dal profilo tecnico a quello della sicurezza, con l’assoluta sorveglianza fino alla giorno della gara. Anche perché eventuali elementi di responsabilità potrebbero ricadere sugli organizzatori.

Quarto ed ultimo atto: l’inserimento, per la prima volta, di specifiche sanzioni applicabili a quegli utenti della strada che in occasione del transito della competizione, non rispettassero l’ordinanza di sospensione della circolazione o altre disposizioni date per la sua sicurezza. Sanzioni di sensibile deterrenza, da un minimo di 87 euro a un massimo di 344 per le gare ciclistiche e atletiche, con l’ipotesi,  per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di cose, della possibile sospensione della patente e della carta di circolazione.

Dopo la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Interno emetterà la circolare informativa ed applicativa del nuovo art. 9 del CdS, con le dovute indicazioni operative ai prefetti, amministrazioni, enti e corpi di polizia. Ad esempio, i nulla osta sono aboliti, ma la Regione o Provincia incaricata del rilascio dell’autorizzazione, dovrà pur sempre attendere da parte degli enti proprietari delle strade, entro tempi definiti, eventuali segnalazioni di particolari impedimenti al transito per cause di forza maggiore (programmazione di scavi, ecc.), lasciando che in tutti gli altri casi si proceda con la formula del silenzio-assenso.

Va da sé che le “conferenze di servizi” per le manifestazioni più complesse, oppure i cosiddetti “tavoli tecnici” per le gare di minor impatto, saranno di maggiore o minore efficacia e tempestività, a seconda delle condizioni che le prefetture e gli enti coinvolti potranno offrire, unitamente alle capacità professionali degli organizzatori e dei loro direttori di corsa. La norma è certamente un dato imprescindibile, ma poi, sui territori, la vera differenza la potranno  fare essenzialmente i comportamenti coerenti e dinamici dei vari soggetti chiamati all’applicazione della norma stessa. Una consapevolezza che inevitabilmente spinge alla necessità di organizzare quanto prima una adeguata serie di seminari formativi, possibilmente congiunti.

Attenzione anche a non parlare banalmente di semplificazione uguale a maggiore sicurezza come taluno enfaticamente afferma. Sono due cose nettamente distinte. Il nuovo art. 9 oggi consente di poterle tenere assieme per poterle gestire meglio, dove però per la sicurezza si dovrà fare affidamento ad un miglioramento delle intese tra organizzatori ed enti; con le prefetture e le questure pronte a svolgere un ruolo di maggior coordinamento nel rapporto tra volontariato e forze di polizia. Questo ultimo aspetto, oltreché per la prevenzione, è utile per l’applicazione eventuale delle sanzioni che sono state introdotte.

Ed associato a questo, ancora più strategico, il rapporto già avviato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché si provveda ad introdurre il tema delle competizioni su strada nei programmi didattici delle scuola guida e nei quiz degli esami di abilitazione. Operazione divenuta improcrastinabile per non lasciare l’incongruenza di nuove norme e sanzioni legate al transito delle gare su strada, che però non sarebbero parte del bagaglio conoscitivo e consapevole di quanti hanno una patente di guida. Una vecchia richiesta, diciamo ventennale, sostenuta in mille occasioni dai tanti gruppi che svolgono servizi di scorta tecnica, motostaffetta oppure ASA, e che soltanto oggi, con questa iniziativa della Lega Ciclismo Professionistico, è verosimile possa trovare finalmente soddisfazione.

Infine, il proposito, sempre espresso da Pella e Sgalla, di avviare una azione attraverso l’ANCI (di cui Pella è vicepresidente), affinché venga sospesa la pratica di diversi comuni italiani di chiedere il pagamento della prestazione svolta dalla polizia locale in occasione delle gare ciclistiche, come queste fossero delle comuni iniziative private e non invece delle iniziative di assoluta promozione sportiva e territoriale, di libero accesso al pubblico, organizzate quasi sempre da società sportive non aventi scopo di lucro, e quindi da incentivare e non certo da penalizzare. Con il proposito anche,  attraverso la conferenza Stato-Regioni e l’UPI, di dissuadere pure quella minoranza di Regioni e Province che rilasciano le autorizzazioni solo a titolo oneroso, facendo pagare i cosiddetti “diritti di segreteria” o “spese di istruttoria”, che il diritto amministrativo consente, ma che certamente contraddicono in modo palese la necessità di favorire la pratica sportiva e l’organizzazione degli eventi che la rendono possibile.
Anche su questo c’è l’impegno a lavorare. E visto quel che è stato di recente fatto, c’è da scommettere che gli stessi protagonisti riescano a raggiungere l’obiettivo.   

Ecco il testo completo del nuovo art. 9 del CdS, che gli operatori si troveranno ad applicare dalle prossime settimane.  

1.  Sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico nonché del traffico ordinario, le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche devono essere autorizzate. L’autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche o ciclistiche e le gare con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l’autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d’intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza: dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province e dalle città metropolitane per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Qualora, per i diversi interessi pubblici coinvolti, sia necessario acquisire le autorizzazioni di più enti, può essere indetta una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre.

3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.

4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.

4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78.

5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.

6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.

6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.

6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti. La sospensione temporanea è disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, dal sindaco e, negli altri casi, dal prefetto.

8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173 a Euro 694, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da Euro 866 a Euro 3.464, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

8-bis. abrogato (d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla l. 1 agosto 2003, n. 214)

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87 a Euro 344, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da Euro 173 a Euro 694, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In caso di violazione della circolazione di cui al comma 7-bis, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 6, comma 12.



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