12 Settembre 2026: il termine che il MIT (Ministero infrastrutture e Trasporti) aveva indicato, a noi di ZEROSBATTI e ad altre associazioni coinvolte, per inviare la risposta alla richiesta di consultazioni per la stesura del nuovo codice della strada. Non più di cinque punti, con indicate criticità e soluzioni, queste le regole per poter contribuire alla formazione della riforma.
Non ripetiamo qui il numero di incidenti, di ciclisti uccisi, di aggressioni che abbiamo registrato anche quest’anno, troppi e in costante aumento, e di come oggi la cultura sia lontana rispetto agli altri paesi Europei, ma che ci sia l’urgenza è ormai un fatto noto.
Le falle normative e culturali sarebbero ben più di cinque, a partire dall’obbligo dell’uso del casco, dall’impegno che dovrebbero mettere le realtà locali territoriali nel cambio culturale, ma anche sul piano pratico, agendo sulle situazioni di pericolo che si ripetono, come ad esempio nelle rotonde, nelle svolte o nei sorpassi…
Una norma però dovrebbe valere sempre e in ogni situazione: la PRUDENZA, che deve essere raddoppiata e triplicate quando sulla strada ci sono parti vulnerabili, ciclisti, pedoni e motociclisti, evitando qualsiasi manovra che possa anche solo ipoteticamente mettere in pericolo la vita di qualcuno.
Tra tutte ne abbiamo dovuto scegliere 5: ve le proponiamo in una serie di articoli per facilitare la lettura, la comprensione e, se volete, anche il dibattito.
2) STRISCE PEDONALI IN BICI
La disciplina degli attraversamenti pedonali, letta insieme alle norme sul comportamento dei ciclisti, ha generato incertezza sull’obbligo o meno del ciclista di scendere dalla bicicletta e sulle regole di precedenza applicabili quando egli utilizzi l’attraversamento pedonale in assenza di attraversamento ciclabile.
L’incertezza interpretativa è fonte di contestazioni, quando vengono elevate contravvenzioni ma anche di contenzioso in caso di incidente, ove il ciclista potrebbe subire, oltre all’investimento dell’automobilista che non rallenta in prossimità delle strisce, anche di essere incolpato per non essere sceso dalla bicicletta.
È quindi opportuno distinguere con chiarezza il diritto del ciclista ad attraversare in sella, quando ciò possa avvenire senza intralcio o pericolo per i pedoni, dall’obbligo di adottare una condotta prudente prima e durante l’impegno della carreggiata.
Ovviamente il ciclista non deve scaraventarsi sulle strisce ad alta velocità ma allo stesso tempo, il fatto che egli non conduca il velocipede a mano non dovrebbe, di per sé, escludere la tutela in caso di incidente.
Per chiarire ogni dubbio la norma dovrebbe essere questa: «In corrispondenza degli attraversamenti pedonali, i conducenti dei veicoli si fermano e danno la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare o che hanno iniziato l’attraversamento.
Le medesime disposizioni si applicano ai ciclisti che impegnano l’attraversamento pedonale nei casi in cui, in assenza di attraversamento ciclabile, sia loro consentito attraversare senza condurre il velocipede a mano. In tali casi il ciclista, prima di impegnare la carreggiata, riduce la velocità fino a potersi arrestare e procede a velocità moderata, evitando di costituire intralcio o pericolo per i pedoni.
Quando l’intensità del flusso pedonale o le condizioni dell’attraversamento non consentano il transito in sella senza pericolo o intralcio, il ciclista conduce il velocipede a mano ed è soggetto alle regole previste per i pedoni.»
La formulazione deve essere coordinata con l’articolo 182, in modo che le due disposizioni utilizzino gli stessi presupposti e non producano regole contrastanti circa fermata, precedenza e obbligo di condurre la bicicletta a mano.
Il rinvio al rispetto dei pedoni preserva la funzione primaria dell’attraversamento pedonale e impone la conduzione a mano quando la presenza o il flusso pedonale lo renda necessario.
2 - continua